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Al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei programmi, ai sensi dell’art. 44 del regolamento (UE) n. 2021/1060, lo Stato membro o autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti quali inclusività, non discriminazione e visibilità. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web dedicato al programma.